ORDINANZA del 25/06/2007

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno
Polizia Municipale
Telefono e Fax 081/933081

Ord.n. 25 p.m

I L R E S P O N S A B I L E

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute, oltre agli accertamenti eseguiti da personale di questo
Comando;

CONSIDERATO che nelle strade Comunali,Vicinali,nelle aree urbane incolte,lungo il ciglio delle
delle strade,nonché in tutto il territorio comunale,le siepi,le piante e i rampicanti dei
terreni di proprietà privata hanno invaso,con le loro fronde,la sede stradale,i marcia-
piedi e i passaggi, rendendo così difficoltoso il transito dei mezzi e delle persone, co-
stituendo grave limitazione alla fruizione e alla sicurezza delle strade pubbliche e di
uso pubblico, oltrechè veicolare che pedonale;

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta,arbusti,sterpaglie e
quant’altro possa essere causa di pericolo anche di incendio,per la collettività pubbli-
ca;

CONSIDERATO che all’interno del centro abitato,esistono delle aree non recintate che da tempo
sono diventate ricettacolo di immondizie e rifiuti di ogni genere, creando grave perico
colo per la salute pubblica;

RITENUTO dover intervenire urgentemente al fine di evitare che si manifestino problemi di carat-
tere igienico sanitario oltrechè alla circolazione stradale che al transito ciclabile e pedo-
nale;

CONSIDERATO che i proprietari di piantagioni, alberi,arbusti rampicanti che insistono sui fondi
confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimen
ti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di
pericolo;

CONSIDERATO che l’abbandono dei terreni ed il degrado delle aree libere costituiscono una pena
lizzazione estetica;

RILEVATA la necessità di eliminare i potenziali pericoli che si possono creare;

VISTO il D.lgs 30.04.1992 n.28 (nuovo codice della strada) e s.m.i.;

VISTI gli artt.892,894,895,896 del Codice Civile;

VISTO l’art.7/bis e 107 del T.U. degli enti locali D.lgs 267/00;

O R D I N A
– A tutti i proprietari, affittuari,frontisti,mezzadri o possessori a qualsiasi titolo di terreni o
lotti prospicienti le strade comunali,vicinali,Vie o Piazza, di provvedere allo sfrondamento siepi,al diserbo delle aree incolte, tagliare i rami delle piante sui propri fondi che si proteggono oltre il confine stradale, che sono di impedimento alla visibilità dei segnali stradali e che interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade, di assicurare la regolare manutenzione delle aree e terreni, al taglio della vegetazione incolta alla pulizia dei lotti, entro e non oltre 40 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza;
– A tutti i proprietari di fabbricati o aree posti all’interno del perimetro urbano, o in prossimità di questo, di provvedere entro e non oltre 40 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza a quanto segue:
1) La manutenzione ordinaria delle recinzioni se presenti, al fine di rendere
decoroso il fronte delle strade anche di pertinenza agraria;
2) Lo sfrondamento delle siepi e la potatura dei rami che invadono gli spazi o
le vie pubbliche, nonché al diserbo e alla pulizia dell’area di pertinenza;

– Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;

Scaduto il suddetto termine l’ufficio competente procederà, senza ulteriore avviso,all’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal codice della strada oltre alla sanzione pecuniaria prevista dall’art.255 del D.L.gs n.152/2006, nonché, all’attribuzione, alla proprietà inadempiente, delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, ossia all’emissione di ordinanza Sindacale contin-
gibile ed urgente ai sensi dell’art.54 del D.L.gs 18.08.2000 n.267 in caso di pericolo per pubblica incolumità;

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di legge. A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.650 del Codice Penale;

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio Comunale e affissa nei luoghi del territorio comunale di maggiore frequentazione della cittadinanza per la massima diffusione;

L’Ufficio tecnico ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza;

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR della Regione Campania entro 60 gg; ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione della presente provvedimento;

M A N D A
Al Comando di Polizia Locale per l’esecuzione;
All’U.T.C. per l’esecuzione;
All’Ufficio Segreteria del Sindaco;
Al Comando Stazione Carabinieri di Castel S.Giorgio;
All’Ufficio Corpo Forestale di Sarno;
Al Responsabile Ufficio Affissione del Comune per l’affissione sul territorio del presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale lì 22 Giugno 2007

Il Comandante della P.L.
Ten. Fioravante Terrone